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Il minore e la sua famiglia nel circuito giudiziario

Convegno – 3 luglio 2015 Perugia

L’ascolto al di là delle parole

 

L’ascolto del minore è stato oggetto di particolare attenzione a partire dalla convenzione dei diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia due anni dopo, sino alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia nel 2003. Non mi soffermerò sugli aspetti giuridici, in quanto non di mia competenza, ma su come effettuare l’audizione nel modo migliore creando un clima di fiducia che metta il minore a proprio agio permettendo, in questo modo, una comunicazione più congrua e attinente alle sue percezioni e ai suoi vissuti. L’audizione del minore sia all’interno dei giudizi di separazione, divorzio e di quelli correlati alla rottura di convivenze more uxorio, che dei processi penali richiede attenzione e cautela soprattutto dal punto di vista psicologico, anche per valutarne la reale capacità di discernimento del soggetto. Bisogna sottolineare che la capacità di discernimento, cioè la capacità di formarsi una propria opinione, varia a seconda della fascia di età a cui un minore appartiene, e dipende da fattori biologici, sociali e relazionali di base, ma anche da quelli psicologici. La capacità di discernimento si considera acquisita dopo i dodici anni ma non è escluso che minori ben più piccoli, anche di sei-otto anni, possano rappresentare validamente la propria idea. Per questo è utile fare prima una valutazione della sua capacità di effettuare un ragionamento concreto e/o più o meno astratto. Questo permetterà di escludere l’inattendibilità di quanto ha dichiarato a causa della sua minore età. Lo sviluppo di ogni bambino …continua a leggere